Il diritto dell’arte non costituisce più una mera supposizione culturale, ma è divenuta ormai una vera e propria branca giuridica speciale, avente lo scopo di favorire ed agevolare il godimento di una determinata espressione estetica (anche attraverso la sua circolazione), nonché regolare tutti i rapporti giuridici e gli interessi ad essa inerenti.
In tale contesto la monografia “Arte e diritto tra autenticazione ed accertamento”, edita dalla ESI, a firma del Prof. Avv. Giampaolo Frezza (Prorettore alla didattica LUMSA, ordinario di Istituzioni di diritto privato e Diritto civile presso la stessa Università), appare decisamente degna di nota.
Nell’opera si analizzano in particolare i rapporti fra la c.d. autenticazione e l’accertamento giurisdizionale inerente l’autenticità dell’opera.
Dal punto di vista del mercato, ogni bene artistico, oltre a possedere un intrinseco valore espressivo, ha una sua precisa rilevanza economica, che dipende direttamente dal certificato che ne attesti la provenienza/originalità (essenziale per i contratti di compravendita).
L’autentica assume, dunque, un valore duplice: artistico ed economico (poichè l’assenza di tale documento comporterà la svalutazione dell’opera al momento della successiva vendita).
L’art. 2 della l. 1062/1971 (legge Pieraccini) prevedeva al riguardo un obbligo del venditore di consegnare al compratore un attestato di autenticità, consistente in una copia fotografa dell’opera con la retroscritta dichiarazione di autenticità e l’indicazione della provenienza, sottoscritti dal venditore.
L’attuale art. 64 d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede invece che il venditore consegni la documentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza dell’opera. Nel caso in cui questa documentazione manchi, il venditore deve rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione.
Le modalità di attribuzione e di autenticazione sono diverse e variano a seconda che si tratti di un’opera di autore vivente o defunto. Nel primo caso, è sufficiente richiedere l’autentica alla galleria, se l’acquisto è stato fatto per il suo tramite, ovvero direttamente all’artista il quale, ai sensi dell’art. 20 l. 633/1941 (legge sul diritto d’autore), ne riconoscerà la paternità. Nel caso in cui, invece, si tratti di autore defunto, il diritto morale di attribuzione della paternità dell’opera è esercitabile dai suoi eredi (in particolare, dal coniuge superstite e dai figli) ovvero da archivi, fondazioni, associazioni che siano mandatari degli eredi medesimi (art. 23 l. 633/1941).
Sebbene il diritto preveda alcune disposizioni specifiche in materia di autentica, la prassi segue spesso regole diverse. Infatti, al di là di qualsivoglia accertamento giudiziale, ciò che conta è la presenza dell’attestazione da parte dell’autenticatore di riferimento. Spesso, infatti, le autentiche provenienti da parte dei titolari non sono ritenuti sufficienti qualora sia richiesta l’autentica di un soggetto diverso ovvero l’archiviazione dell’opera.
A titolo esmplificativo, si enucleano ipotesi in cui l’artista ha disconosciuto ovvero si è rifiutato di inserire opere già pubblicate in catalogo. In questi casi, l’unica possibilità per il collezionista è quella di esperire un’azione di accertamento giudiziale dell’autenticità ovvero, qualora si rivalga contro il venditore, anche la risoluzione o l’annullamento del contratto di vendita, salvo in entrambi i casi il risarcimento dei danni.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia a:
- F. Dell’Aversana (a cura di), Saggi di diritto del mercato dell’arte, Torino, 2020
- O. Roselli (a cura di), Le arti e la dimensione giuridica, Bologna, 2020
- A. Donati, Autenticità, authenticité, authenticity dell’opera d’arte. Diritto, mercato, prassi virtuose, in Riv. dir. civ., 2015, p. 999 ss.
- V. Barsotti (a cura di), Arte e diritto, Firenze, 2016
- G. Negri Clementi (a cura di), Il diritto dell’arte, 3 vol., Milano
Comments: no replies